PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

      «3. I benefìci di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti».

      2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al presidente della regione del territorio di appartenenza dell'azienda medesima. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, in attuazione dei compiti spettanti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, sulla base di direttive del Ministero della salute, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative».

      3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è sostituito dal seguente:

      «3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992,

 

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n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695. I soggetti danneggiati presentano la domanda con le modalità di cui all'articolo 3 della citata legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni».

      4. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente:

      «4-bis. Nei casi in cui la documentazione sanitaria relativa ai trattamenti emotrasfusionali o vaccinali prevista dal comma 4 sia stata smarrita dall'azienda sanitaria locale od ospedaliera, ai fini di cui al medesimo comma 4, è ammessa la presentazione di certificazioni redatte dai medici della stessa azienda».

      5. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato, anche con effetto sulle decisioni non impugnate.

Art. 2.

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

      «1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito. L'importo dell'indennizzo e quello dell'indennità integrativa speciale di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT del costo della vita, da calcolare tenendo conto di tutti gli adeguamenti che, annualmente, avrebbero dovuti essere applicati alle tabelle di riferimento dalla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria».

 

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      2. L'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4 è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro tre mesi dalla formale notifica del giudizio stesso.
      2. Entro dodici mesi, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico legale, decide sul ricorso di cui al comma 1 con atto che è sempre notificato al ricorrente entro un mese dalla decisione.
      3. È facoltà del ricorrente esperire l'azione davanti al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o comunque antecedentemente alla comunicazione della decisione».

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.434.250 euro per l'anno 2006, in 77.211.000 euro per l'anno 2007 e in 47.211.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.